LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 10-bis. 
 
     (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) 
 
    1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
  a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici  di  cui
all'articolo 10, comma 2,  lettera  e),  al  fine  di  stabilire  una
diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243; 
  b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da  finanziare
del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; 
  c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del  DEF
in relazione alle raccomandazioni del Consiglio  dell'Unione  europea
relative al Programma di  stabilita'  e  al  Programma  nazionale  di
riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
  c-bis) l'indicazione dei  principali  ambiti  di  intervento  della
manovra di finanza pubblica  per  il  triennio  successivo,  con  una
sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra
stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini  del  raggiungimento
degli obiettivi di cui alla lettera a). 
  d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 
    2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
    ((3. La Nota di aggiornamento di cui  al  comma  1  e'  corredata
dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere
non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di  quelle  che
rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito
della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione da'
conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza  pubblica.
La nota riporta i quadri contabili di ciascuna  legge,  distintamente
per missione e programma, con indicazione  della  relativa  scadenza,
dell'onere   complessivo,   degli   eventuali    rifinanziamenti    o
definanziamenti,  le   somme   complessivamente   stanziate,   quelle
effettivamente  impegnate  ed  erogate  ed  i  relativi  residui.  In
apposita sezione del quadro contabile e'  esposta  la  programmazione
finanziaria  di  ciascuna  legge,   tenendo   conto   degli   impegni
pluriennali ad esigibilita' assunti ai sensi dell'articolo 34,  comma
2, nonche' del piano finanziario pluriennale dei pagamenti  ai  sensi
dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri  competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
necessari alla predisposizione della nota illustrativa.)) 
    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2018, N. 116)). 
    ((5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce  la
base informativa per le procedure di monitoraggio di cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.)) 
    5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma  1  e'  corredata
altresi' da un rapporto programmatico nel  quale  sono  indicati  gli
interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in
tutto o in parte ingiustificate o superate  alla  luce  delle  mutate
esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi
di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo  intende  attuare
con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi
di cui al precedente periodo resta ferma la  priorita'  della  tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi  di  imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o  socialmente  svantaggiate,  del  patrimonio
artistico e  culturale,  della  ricerca  e  dell'istruzione,  nonche'
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto
di  specifiche  proposte  di  eliminazione,  riduzione,  modifica   o
conferma. (14) 
    6. Qualora, nell'imminenza  della  presentazione  della  Nota  di
aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali  di  cui
all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione  di
cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo'  essere  presentata  alle
Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF. 
    7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
all'articolo 10, comma 6. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 2) che la presente  modifica  si  applica  con  effetto  dal  1
gennaio 2016.