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LEGGE 3 agosto 2009, n. 112

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. (09G0125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/8/2009
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Testo in vigore dal:  27-8-2009

Art. 2

1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione».
3. Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti ed il testo dell'art. 1 della legge n. 451 del 1997 si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni, è il seguente:
«Art. 17. - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, si vedano le note all'art. 1.