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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. (09G0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal:  14-7-2009

Art. 26

(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito," sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,".
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132. »