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LEGGE 27 dicembre 2007, n. 246

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2019)
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Testo in vigore dal:  25-5-2019
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Art. 12

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundè e Lomè dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.
2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze,
((fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato))
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.