LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84

Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
        (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale) 
  1.   Ai   fini   della   presente   legge   costituisce   esercizio
dell'attivita'   professionale   di    tintolavanderia    l'attivita'
dell'impresa  costituita  e  operante  ai  sensi  della  legislazione
vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura  chimica
a secco e ad umido, di tintoria, di  smacchiatura,  di  stireria,  di
follatura  e   affini,   di   indumenti,   capi   e   accessori   per
l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e  sintetica,
di  biancheria  e  tessuti  per  la  casa,  ad  uso   industriale   e
commerciale, nonche' ad uso  sanitario,  di  tappeti,  tappezzeria  e
rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti  d'uso,  articoli  e
prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 
  2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1  le  imprese
devono designare un responsabile  tecnico  in  possesso  di  apposita
idoneita' professionale comprovata dal possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
    ((a) frequenza di corsi di  qualificazione  tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un
anno)); 
    b)  attestato  di  qualifica  in  materia  attinente  l'attivita'
conseguito  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia   di
formazione professionale, integrato  da  un  periodo  di  inserimento
della durata di  almeno  un  anno  presso  imprese  del  settore,  da
effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; 
    c) diploma di maturita' tecnica  o  professionale  o  di  livello
post-secondario  superiore  o  universitario,  in  materie   inerenti
l'attivita'; 
    d)  periodo  di  inserimento  presso  imprese  del  settore   non
inferiore a: 
      1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di  un  rapporto  di
apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 
      2) due anni in qualita' di titolare, di socio  partecipante  al
lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 
      3) tre anni, anche non consecutivi  ma  comunque  nell'arco  di
cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata. 
  3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del  comma
2  consiste   nello   svolgimento   di   attivita'   qualificata   di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese  abilitate
del settore. 
  4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche'
l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui  al  comma
2,  sono  stabiliti  dalle  regioni,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  5. Tra  le  materie  fondamentali  di  insegnamento  sono  comunque
previste le seguenti: fondamenti di chimica  organica  e  inorganica;
chimica dei detersivi; principi di  scioglimento  chimico,  fisico  e
biologico;  elementi  di  meccanica,  elettricita'  e  termodinamica;
tecniche di lavorazione delle fibre;  legislazione  di  settore,  con
specifico  riguardo  alle  norme  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti  tessili;  elementi  di  diritto  commerciale;  nozioni   di
gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e
di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 
  6. Non costituiscono titolo valido per  l'esercizio  dell'attivita'
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati  a  seguito  della
frequenza di corsi professionali che non  sono  stati  autorizzati  o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.