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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ((e degli elementi)) italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2017)
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Testo in vigore dal:  21-4-2017
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Art. 4

Misure di sostegno
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti
((e degli elementi))
italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti
((e agli elementi))
italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
((
d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
))
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.