LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ((e degli elementi)) italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2017)
Testo in vigore dal: 21-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                         Misure di sostegno 
 
  1.  Ai  fini  di  una  gestione  compatibile  dei  siti  ((e  degli
elementi)) italiani UNESCO e  di  un  corretto  rapporto  tra  flussi
turistici e  servizi  culturali  offerti,  sono  previsti  interventi
volti: 
    a)  allo  studio  delle   specifiche   problematiche   culturali,
artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai
siti ((e agli elementi)) italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione
dei piani di gestione; 
    b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale  e  di
ospitalita' per il pubblico, nonche'  servizi  di  pulizia,  raccolta
rifiuti, controllo e sicurezza; 
    c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di
sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali ai siti medesimi; 
    ((d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei  siti  e  degli
elementi italiani UNESCO, alla diffusione  della  loro  conoscenza  e
alla   loro   riqualificazione;   nell'ambito    delle    istituzioni
scolastiche,  la  valorizzazione  e'  attuata  anche  attraverso   il
sostegno ai viaggi di istruzione e  alle  attivita'  culturali  delle
scuole)); 
    d-bis) alla  valorizzazione  e  alla  diffusione  del  patrimonio
enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della  promozione  del
complessivo     patrimonio     tradizionale     enogastronomico     e
agro-silvo-pastorale. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche' l'ammontare di risorse
rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni  di  spesa
previste dal presente articolo,  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi  di  cui
al comma 1, lettera c), il decreto e' adottato  previo  parere  della
Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono  attuati
in conformita' alle disposizioni dettate in materia dal Codice. 
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  lettere  a),
c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,  2007  e
2008,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  lettera  b),
pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a  300.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2006,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
    a) quanto  a  500.000  euro  per  l'anno  2006,  l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    b) quanto  a  300.000  euro  per  l'anno  2007,  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    c) quanto  a  300.000  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 
  5.   A   decorrere   dall'anno   2009,   agli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.