LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 09/01/2021
Testo in vigore dal: 26-5-2019
al: 19-2-2021
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
             (Disposizioni di principio e definizioni). 
 
   1.  La  presente  legge  attua,   nell'ordinamento   interno,   le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati
membri dell'Unione europea nei limiti in cui  tali  disposizioni  non
sono  incompatibili   con   i   principi   supremi   dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche'  in  tema  di
diritti di liberta' e del giusto processo. 
   2. Il mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione  giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e  della  consegna
da parte di un altro  Stato  membro,  di  seguito  denominato  "Stato
membro di esecuzione", di una  persona,  al  fine  dell'esercizio  di
azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena  o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale. 
   3. L'Italia dara' esecuzione al  mandato  d'arresto  europeo  alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge,  sempre
che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato  e'  stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile. 
   4.   Le   disposizioni   della   presente   legge    costituiscono
un'attuazione  dell'azione  comune   in   materia   di   cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1,  lettere
a) e b), e 34, paragrafo 2,  lettera  b),  del  Trattato  sull'Unione
europea, e successive modificazioni. 
   ((4-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge   costituiscono
altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28  giugno  2006,
relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri  dell'Unione
europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti
in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i  principi
dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti  e   liberta'
fondamentali. 
   4-ter. I riferimenti delle disposizioni della  presente  legge  al
"mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro"  devono  intendersi
fatti, nell'ambito della procedura di consegna  con  l'Islanda  o  la
Norvegia, rispettivamente, al "mandato di  arresto"  che  costituisce
l'oggetto dell'Accordo di  cui  al  comma  4-bis  e  alla  Repubblica
d'Islanda o al Regno di Norvegia)).