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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
Testo in vigore dal:  17-7-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Compiti amministrativi)
1.
((Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia))
per l'Italia digitale:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM)
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilità, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;
h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 2005, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge".