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LEGGE 15 aprile 2004, n. 106

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2004
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Testo in vigore dal:  12-5-2004

Art. 4

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, è il seguente:
«Art. 20 (Denuncia di inizio lavorazione del film). - 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.».