LEGGE 23 aprile 2003, n. 109

"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri"

Testo in vigore dal: 5-6-2003
                              Art. 31.
1.  La  materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli
articoli  199,  200,  201  e  202  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da
emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Note all'art. 31:
              -  Per il riferimento agli articoli 199, 200, 201 e 202
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, si vedano le note all'art. 30.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.».  Si  trascrive
          l'art. 17, comma 3:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».