LEGGE 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
                   Disposizioni finali e attuative

  1.   Mediante   uno   o   piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
dell'articolo  117,  sesto  comma, della Costituzione e dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite le
Commissioni  parlamentari  competenti,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
    a)  alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi
specifici   di   apprendimento,  alle  discipline  e  alle  attivita'
costituenti  la  quota  nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
    b) alla determinazione delle modalita' di valutazione dei crediti
scolastici;
    c)  alla  definizione  degli standard minimi formativi, richiesti
per  la  spendibilita'  nazionale dei titoli professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
  2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al comma 1, lettera c), sono
definite  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una  relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
  4.  Per  gli  anni  scolastici  2003-2004,  2004-2005,  2005-2006 e
2006-2007  possono  iscriversi,  secondo  criteri di gradualita' e in
forma  di  sperimentazione, compatibilmente con la disponibilita' dei
posti  e  delle  risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti  dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti posti alla
finanza  comunale dal patto di stabilita', al primo anno della scuola
dell'infanzia  i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta'
entro   il   28   febbraio  2004,  ovvero  entro  date  ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo   anno   della   scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004. ((3))
  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola   dell'infanzia   statale  e  alla  scuola  primaria  statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare
le  anticipazioni,  anche  fino  alla  data  del  30  aprile  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
  6.  All'attuazione  del  piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
  7.  Lo  schema  di  ciascuno  dei  decreti  legislativi di cui agli
articoli  1  e  4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  di  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  9.  Il  parere  di  cui  all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e'
espresso  dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
  10.   Con   periodicita'  annuale,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ed  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in  relazione  alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme  stanziate  annualmente  in  bilancio  per  lo  stesso fine. Le
eventuali   maggiori   spese  dovranno  trovare  copertura  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  11.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, e' abrogata.
  13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' abrogata.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 28 marzo 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                                Moratti,   Ministro  dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  12  luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 6)
che "E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio
concernente  l'accesso  anticipato  alla scuola dell'infanzia, di cui
all'articolo  7,  comma  4,  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e
successive modificazioni".