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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2003)
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Testo in vigore dal:  3-8-2003
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Art. 22

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE
e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare,
((entro il 31 dicembre 2003))
, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;
f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;
g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.