LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2003)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-2-2003
                               Art 17.
(Modifica  all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
norme  in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della
sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita' europee del 7
                febbraio 2002, nella causa C-279/00)
   1.  All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive  modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi  fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro
Stato membro dell'Unione europea".
             Nota all'art. 17:
                 -  La  legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione". L'art. 2, comma 2,
          e' cosi' modificato:
                 "2. I    requisiti    richiesti    per   l'esercizio
          dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti:
                   a) la  costituzione  della societa' nella forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo  ;  l'individuazione,  quale oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
          o di altro Stato membro dell'Unione europea;
                   b) la  disponibilita'  di  uffici  e di competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                   c) a  garanzia  dei crediti dei lavoratori assunti
          con  il  contratto  di  cui all'art. 3 e dei corrispondenti
          crediti   contributivi   degli   enti   previdenziali,   la
          disposizione,   per  i  primi  due  anni,  di  un  deposito
          cauzionale  di  lire  700  milioni  presso  un  istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di  altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una fidejussione bancaria o assicurativa non
          inferiore   al   5   per  cento  del  fatturato,  al  netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  realizzato  nell'anno
          precedente  e  comunque  non  inferiore a lire 700 milioni.
          Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
          presente   lettera  le  societa'  che  abbiano  assolto  ad
          obblighi  analoghi  fissati  per  le stesse finalita' dalla
          legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea;
                   d) in   capo  agli  amministratori,  ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni".