LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
          Disposizioni relative al Registro italiano dighe 
 
  1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore  del
provvedimento attuativo del Registro  italiano  dighe  (RID)  di  cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  e
successive  modificazioni,  i  concessionari  delle  dighe   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  sono  tenuti
ad iscriversi al RID e a  corrispondere  al  medesimo  un  contributo
annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo  stesso.
Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo  non
ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID  e
al versamento del contributo, nei loro  confronti  e'  applicata  una
sanzione  amministrativa  pari  a  cinque  volte  il  contributo   in
questione. Se non ottemperano alla iscrizione  e  contestualmente  al
versamento  del  contributo  e   della   sanzione,   decadono   dalla
concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare
nelle fasi di progettazione e costruzione delle  predette  dighe,  e'
stabilito  altresi',  a  carico  dei  richiedenti,  un   diritto   di
istruttoria. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si  provvede  alla  disciplina  dei  criteri  di
determinazione del contributo e del  diritto  previsti  al  comma  1,
nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del
principio di copertura dei costi sostenuti dal RID. 
  3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima  applicazione
della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui
al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare  la  copertura  delle
spese di funzionamento  del  RID  nonche'  una  quota  aggiuntiva  da
destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa  tra
il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento. 
  4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari  a
qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte. 
  ((4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  provvede  alla
vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di  controllo   eseguite   dai
concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di
derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di  cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,
aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e  le  opere  comprese  tra  la  presa  e  la
restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche  e
di pompaggio e gli altri impianti industriali; 
    b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in
alveo: l'opera di presa e le opere  successive  alla  presa,  sino  e
compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,  dissipare  o
disconnettere il carico idraulico di monte  rispetto  alle  opere  di
valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della  portata
derivata. 
  4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle  opere   di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai
concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e  le  funzioni
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle  regioni  e
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  di  accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241)).