LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 28-8-2002
                              ART. 24.
                 (Smaltimento dei rifiuti sanitari).

   1.  Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, sono
disciplinate  le modalita' di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di
criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
   2.  Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
delle materie indicate nel regolamento stesso.
          Nota all'art. 24:
              - Il  comma  2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".