LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
                      (Reperti mobili e cimeli) 
 
  1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi  al
fronte terrestre della  Prima  guerra  mondiale  di  notevole  valore
storico o documentario, ovvero possieda  collezioni  o  raccolte  dei
citati reperti o cimeli  deve  darne  comunicazione  al  sindaco  del
comune nel cui territorio si trovano,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge  o  dalla  data  del
ritrovamento, indicandone la natura, la quantita'  e,  ove  nota,  la
provenienza. 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  993)
dell'art. 2268,  comma  1  del  D.Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4))
che riprende vigore l'intero provvedimento.