LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal: 6-4-2001
                               Art. 3.
                  (Enti e organizzazioni privati).

   1.Gli  enti  e  le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti  per  il  servizio  civile  volontario  devono  possedere  i
seguenti requisiti:


a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
   servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
   cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.