LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
Testo in vigore dal: 23-3-2001
                              Art. 22.
               (Organizzazioni e attivita' sindacali)

1.  Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro
attivita'  prevalentemente  in  lingua slovena, le quali, per la loro
consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano
carattere  di  rappresentativita'  all'interno  della minoranza, sono
estesi,  sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attivita'
sindacali  in  genere  ed al diritto alla rappresentanza negli organi
collegiali  della  pubblica amministrazione e degli enti operanti nei
settori  di  interesse,  i  diritti  riconosciuti  dalla  legge  alle
associazioni  e  alle  organizzazioni  aderenti  alle  confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.