LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16
           Istituzioni e attivita' della minoranza slovena

  1.  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia  provvede al sostegno delle
attivita'   e   delle  iniziative  culturali,  artistiche,  sportive,
ricreative,   scientifiche,   educative,   informative  e  editoriali
promosse  e  svolte  da  istituzioni  ed associazioni della minoranza
slovena.  A  tale  fine,  la regione consulta le istituzioni anche di
natura  associativa  della minoranza slovena. Per le finalita' di cui
al presente comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in
lingua  slovena.  Per  le finalita' di cui al presente comma lo Stato
assegna  ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito
fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
  2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma
di  lire  5.000  milioni  e  per  l'anno 2002 la somma di lire 10.000
milioni.  Per  gli  anni  successivi, l'ammontare del fondo di cui al
comma  1  e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma
11)  che  "Gli  interventi  in  favore della minoranza slovena di cui
all'articolo  16  della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati
per  l'anno  2008  e  conseguentemente  e' autorizzata la spesa di un
milione   di   euro  per  l'anno  2008,  da  assegnare  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia".