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LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

note: Entrata in vigore della legge:4-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2005)
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Testo in vigore dal:  4-5-2001

Art. 7

1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli".