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LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Competenze del Ministero degli affari esteri)
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 993) dell'art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.