DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
vigente al 01/10/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 55 
  (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative,  ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,
comma 2, alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2.  ((La  violazione  dolosa  o  colposa  delle
suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare  in  capo  ai
dipendenti preposti alla loro applicazione.)) ((71)) 
  2. Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita'  civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di  cui  al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice  civile.  Salvo  quanto
previsto dalle disposizioni del presente  Capo,  la  tipologia  delle
infrazioni e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai  contratti
collettivi.    La    pubblicazione     sul     sito     istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare,  recante  l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a  tutti  gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
  3. La contrattazione collettiva non  puo'  istituire  procedure  di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la  facolta'
di  disciplinare  mediante  i  contratti  collettivi   procedure   di
conciliazione non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali  e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non  superiore  a  trenta  giorni  dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima  dell'irrogazione  della
sanzione. La sanzione concordemente  determinata  all'esito  di  tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per  la  quale  si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura  della  procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel  caso  di  conclusione  con
esito negativo. Il contratto  collettivo  definisce  gli  atti  della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
  4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le  infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si  applicano,  ove  non  diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma  le  determinazioni  conclusive  del
procedimento sono adottate  dal  dirigente  generale  o  titolare  di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto".