LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore della legge: 18-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                           (Procedimento). 
  ((1. La domanda di equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile)). 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di  procedimenti  del  giudice
militare. Negli altri casi e' proposto  nei  confronti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti: 
    a) l'atto di citazione, il ricorso,  le  comparse  e  le  memorie
relativi al procedimento nel  cui  ambito  la  violazione  si  assume
verificata; 
    b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
    c) il provvedimento che ha definito il giudizio,  ove  questo  si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 
  4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione  con
decreto motivato da emettere entro trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso.  ((Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del   processo
presupposto)). Si applicano i primi due commi dell'articolo  640  del
codice di procedura civile. 
  5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge  all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione  la
somma  liquidata  a  titolo  di  equa  riparazione,  autorizzando  in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
  6. Se il ricorso e' in tutto o in parte  respinto  la  domanda  non
puo' essere riproposta, ma la parte puo'  fare  opposizione  a  norma
dell'articolo 5-ter. 
  7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto  avviene  nei
limiti delle risorse disponibili ((nel relativo capitolo, fatto salvo
il ricorso al conto sospeso)). (5) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1225) che le disposizioni di cui al comma  1224,  dell'art.  1  della
stessa legge, volte a modificare il presente articolo,  comma  3,  si
applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in  vigore
della stessa legge 296/2006. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto".