LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                     (Attivita' specialistiche)

  1.  La  formazione,  la  certificazione  e  la  verifica  periodica
dell'operativita'  dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono
disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
  2. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le
verifiche  periodiche  di  cui  al comma 1 sono attestati su apposito
libretto personale.
  3.  Le  convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano
la  formazione,  l'aggiornamento  e  la  verifica  del  personale del
Servizio  sanitario  nazionale  per  quanto  concerne  le  specifiche
competenze del CNSAS.
  4.  Le  organizzazioni  operanti  nel settore del soccorso alpino e
speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS
la formazione tecnica specifica del proprio personale.
  5.  Il  CNSAS  propone  all'Ente  nazionale  per l'aviazione civile
(ENAC)  la  predisposizione  delle certificazioni per apposite figure
professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
  ((5-bis.   Le  societa'  esercenti  o  concessionarie  di  impianti
funicolari  aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni
con  il  CNSAS  per  l'evacuazione  e  per  la messa in sicurezza dei
passeggeri)).