DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 07/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33. 
                      Prolungamento del congedo 
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; 
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) 
 
  1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.
104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre,
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno  di  vita  del
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile  in  misura
continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei
periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai
sanitari la presenza del genitore. (33) ((35)) 
  2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 
  3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro
genitore non ne abbia diritto. 
  4. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  18  LUGLIO  2011,  N.  119.  Il
prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo
corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al
richiedente ai sensi dell'articolo 32. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica si  applica  in
via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per  le  sole
giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".