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LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Norme di spesa e finali
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. (2)
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001. (2)
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. (2)
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 387) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 993) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.