LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                       Norme di spesa e finali 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. (2) 
  2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente  legge
e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. 
  3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale pari a lire un miliardo  annue  a  decorrere  dall'anno
2001. (2) 
  4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono
autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico  del
bilancio dello Stato, nei limiti  di  cui  al  comma  3.  Si  applica
l'articolo 8, comma 2. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  sono  determinati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte
dei soggetti beneficiari e i controlli. (2) 
  5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei
limiti delle risorse di cui al presente articolo. 
  6. In sede di prima applicazione della presente legge,  le  risorse
disponibili al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e  3
del presente articolo sono assegnate prioritariamente  dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di
guerra  piu'  direttamente  interessate  dagli  eventi  bellici   del
1916-1917 sugli altopiani vicentini. 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
387) che l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' incrementata di 200.000 euro a decorrere  dal  2008.  Al
fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi
dei commi 3 e 4 del presente articolo e' autorizzata  la  concessione
di un  contributo  quindicennale  di  400.000  euro  a  decorrere  da
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  993)
dell'art. 2268,  comma  1  del  D.Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4))
che riprende vigore l'intero provvedimento.