LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal: 6-4-2001
                               Art. 2. 
                        (Delega al Governo). 
 
   1.  A  decorrere  dalla  data  della  sospensione   del   servizio
obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base
esclusivamente volontaria. 
   2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi
a prestare volontariamente  servizio  civile;  la  definizione  delle
modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso,
in relazione alle differenti tipologie  di  progetti  di  impiego;  i
correlati trattamenti giuridici ed economici. 
   3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2  sono  emanati  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo  1  e  secondo  i  seguenti
criteri: 
 
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e  donne  sulla
   base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
   disponibilita' finanziarie previste annualmente; 
b) determinazione  del  trattamento  giuridico   ed   economico   dei
   volontari  in  servizio  civile,  tenendo  conto  del  trattamento
   riservato al personale militare volontario in ferma annuale e  nei
   limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo  nazionale
   per il servizio civile; 
c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel  favorire
   lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel  mondo  del
   lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in  ferma
   delle Forze armate; 
d) utilita' sociale  del  servizio  civile  nei  diversi  settori  di
   impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; 
e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile,  nei
   diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di  cui  alle
   lettere c) e d); 
f) previsione che i decreti legislativi di cui al  presente  articolo
   acquistino efficacia da data utile a consentirne il  raccordo  con
   la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; 
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e
   del decreto-legge 16  settembre  1999,  n.  324,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,  n.  424,  in  quanto
   compatibili con la presente legge; 
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
   del servizio militare obbligatorio,  con  particolare  riferimento
   agli obiettori di coscienza; 
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio  civile  e  quello
   militare in  riferimento  alla  scelta  vocazionale,  alla  scelta
   dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio  e
   per il tempo libero; 
l) previsione  del  diritto  per  gli  appartenenti  alle   minoranze
   linguistiche  di  svolgere   il   servizio   nel   territorio   di
   insediamento della rispettiva minoranza. 
 
   4. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
trasmessi al Senato della  Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  emanato
con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti  tipologie
di impiego. 
    

             Note all'art. 2, comma 3, lettera g):
                 - La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca: "Nuove norme
          in materia di obiezione di coscienza".
                 -  Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, reca:
          "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".
                 -   La   legge  12  novembre  1999,  n.  424,  reca:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          16  settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in
          materia di servizio civile".