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LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
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Testo in vigore dal:  2-4-2005
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Art. 11

(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 " Obiezione di coscienza " del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.