LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
              (Fondo nazionale per il servizio civile). 
 
  1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito: 
   a) dalla specifica  assegnazione  annuale  iscritta  nel  bilancio
dello Stato; 
   b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; 
   c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. 
  2. Le risorse acquisite  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,  con  le
modalita' di cui alle lettere b) e  c)  del  medesimo  comma  possono
essere vincolate, a richiesta del conferente,  per  lo  sviluppo  del
servizio civile in aree e settori di impiego specifici. 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)). 
  4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi  per  l'anno  2002  e
lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003,  si  provvede  mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  iscritte  per  gli   anni   medesimi
nell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 " Obiezione di coscienza  "
del centro di  responsabilita'  16  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per   l'anno   2001,   intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.