stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 marzo 2001, n. 60

Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-4-2001

Art. 18

1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) - 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile".
Nota all'art. 18:
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e spese dello Stato per i non abbienti):
"5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.".