LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
Testo in vigore dal: 9-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                   (Restituzione di beni immobili) 
 
  ((1. La casa di cultura  "Narodni  Dom"  di  Trieste  -  rione  San
Giovanni, costituita da edificio e  accessori,  di  proprieta'  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito,  per
le attivita'  di  istituzioni  culturali  e  scientifiche  di  lingua
slovena. Nell'edificio  di  Corso  Verdi,  gia'  "Trgovski  dom",  di
Gorizia trovano sede istituzioni  culturali  e  scientifiche  sia  di
lingua slovena (a partire dalla  Narodna  in  studijska  Knjiznica  -
Biblioteca  degli  studi  di  Trieste)  sia   di   lingua   italiana,
compatibilmente con le funzioni  attualmente  ospitate  nei  medesimi
edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia  e
delle finanze.)) 
  ((1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via  Filzi,  gia'  "Narodni
Dom" di  proprieta'  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,  e'
trasferito in proprieta',  a  titolo  gratuito,  alla  "Fondazione  -
Fundacjia Narodni Dom", costituita  dall'Unione  culturale  economica
slovena   -   Slovenska   Kulturno-   Gospodarska   Zveza   e   dalla
Confederazione  delle  organizzazioni  slovene  -   Svet   Slovenskih
Organizacij. 
  1-ter.  L'immobile  denominato  "ex  Ospedale  militare",  sito  in
Trieste, e' concesso in  uso  gratuito  e  perpetuo,  all'Universita'
degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 
  1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e'
concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita'  degli  studi  di
Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 
  1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi  1-bis,
1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139)). 
  3.  Le  modalita'   di   uso   e   di   gestione   sono   stabilite
dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.