LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 72. 
 
              (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di  vecchiaia  e  le
pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a  40
anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle  forme
sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  anche  se
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni  dirette
di anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di  invalidita'
a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  eccedenti
l'ammontare del trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti, sono cumulabili con i redditi da  lavoro  autonomo  nella
misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in  ogni
caso, superare il valore pari al 30 per cento dei  predetti  redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001  si
applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.