LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 16. 
 
          (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP) 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  concernente
l'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10-bis, comma  1,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  "Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla   base
imponibile le borse di studio e  gli  altri  interventi  di  sostegno
erogati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  e  dai  relativi
organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche'
dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390"; 
    b)  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
"relative  agli  apprendisti,"  sono  inserite   le   seguenti:   "ai
disabili"; 
    c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla  base  imponibile,  fino  a
concorrenza, i seguenti importi: 
    a)  lire  10.000.000  se  la  base  imponibile  non  supera  lire
350.000.000; 
    b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera  lire  350.000.000
ma non lire 350.100.000; 
    c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera  lire  350.100.000
ma non lire 350.200.000; 
    d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera  lire  350.200.000
ma non lire 350.300.000. 
    4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma  2,  applicano  la
deduzione di cui al comma 4-bis sul  valore  della  produzione  netta
prima della ripartizione dello stesso su base regionale."; 
    d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999",
ovunque ricorrano, sono soppresse; 
    e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole:  "per  gli
anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni  dal
1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola:  "2000"  e'  sostituita
dalla seguente: "2003". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data del 31 dicembre 1999.