LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
Testo in vigore dal: 9-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli
                          incendi boschivi 
 
  1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione 
  delle attivita' di previsione, prevenzione e  lotta  attiva  contro
gli incendi boschivi, sulla  base  di  linee  guida  e  di  direttive
deliberate, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, dal Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro delegato per il coordinamento della protezione  civile,  che
si avvale, per quanto  di  rispettiva  competenza,  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  Agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". 
  2.  Le  regioni  approvano  il  piano  di  cui  al  comma  1  entro
centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida  e  delle
direttive di cui al medesimo comma 1. 
  3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: 
    a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; 
    b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate
con apposita cartografia; 
    c) le aree a  rischio  di  incendio  boschivo  rappresentate  con
apposita cartografia tematica  aggiornata,  con  l'indicazione  delle
tipologie di vegetazione prevalenti; 
    c-bis) le aree trattate ((con la tecnica  del  fuoco  prescritto,
come definita all'articolo 4, comma 2-bis)); 
    d) i periodi a rischio di incendio  boschivo,  con  l'indicazione
dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti; 
    e) gli indici di pericolosita' fissati  su  base  quantitativa  e
sinottica; 
    f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi  ((,  che  possono
determinare)) anche solo potenzialmente l'innesco di  incendio  nelle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere
c) e d) ((nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)); 
    g) gli interventi  per  la  previsione  e  la  prevenzione  degli
incendi   boschivi   anche   attraverso   sistemi   di   monitoraggio
satellitare; 
    h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli  strumenti
e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro
gli incendi boschivi; 
    i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e  dei
tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico; 
    l) le operazioni silvicolturali di  pulizia  e  manutenzione  del
bosco, con facolta'  di  previsione  di  interventi  sostitutivi  del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree  a  piu'  elevato
rischio ((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)); 
    m) le esigenze formative e la relativa programmazione; 
    n) le attivita' informative; 
    o) la previsione economico-finanziaria delle  attivita'  previste
nel piano stesso. 
  4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato  per
il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto  di
rispettiva competenza, del  Dipartimento,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  sentita  la
Conferenza unificata, predispone, anche a  livello  interprovinciale,
le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi  boschivi,
tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni  e
delle comunita' montane. 
  5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano
efficaci, a tutti gli  effetti,  i  piani  antincendi  boschivi  gia'
approvati dalle regioni.