LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
Testo in vigore dal: 9-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
   1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con  suscettivita'  a
espandersi  su  aree  boscate,  cespugliate  o   arborate,   comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate  poste  all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli
limitrofi a dette aree. 
   ((1-bis.  Ai  fini  della   pianificazione   operativa   regionale
contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per  zone  di  interfaccia
urbano-rurale si  intendono  le  zone,  aree  o  fasce,  nelle  quali
l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture  antropiche  e
le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta)).