LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
Testo in vigore dal: 9-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
                  Divieti, prescrizioni e sanzioni 
 
  1. Le zone boscate ed i  pascoli  i  cui  soprassuoli  siano  stati
percorsi dal fuoco non possono  avere  una  destinazione  diversa  da
quella  preesistente  all'incendio  per  almeno  quindici  anni.   E'
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli
atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati entro quindici anni  dagli  eventi  previsti  dal  presente
comma, deve essere espressamente richiamato  il  vincolo  di  cui  al
primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni  sprovvisti  di
piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su  area
boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per  dieci  anni,  sui
predetti  soprassuoli,  la  realizzazione  di  edifici   nonche'   di
strutture e infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti  civili  ed
attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui  detta  realizzazione
sia stata prevista in  data  precedente  l'incendio  dagli  strumenti
urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per  cinque  anni,  sui
predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di  ingegneria
ambientale  sostenute  con  risorse  finanziarie   pubbliche,   salvo
specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente
in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette
statali,  o  dalla  regione  competente,  negli   altri   casi,   per
documentate situazioni di dissesto idrogeologico e  nelle  situazioni
in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari  valori
ambientali e paesaggistici. Sono altresi'  vietati  per  dieci  anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi  dal  fuoco,
il pascolo e la caccia ed e', altresi', vietata,  per  tre  anni,  la
raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti  che  costituiscono
diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle  zone  di
cui al  primo  periodo  stipulati  entro  due  anni  dal  fatto  sono
trasmessi, a cura dell'Agenzia delle  entrate,  entro  trenta  giorni
dalla registrazione, al prefetto e al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale competente. La disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di
locazione relativi alle predette aree e immobili. 
  1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1  non  si
applica al  proprietario  vittima  del  delitto,  anche  tentato,  di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la  violenza  o
la minaccia e'  consistita  nella  commissione  di  uno  dei  delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre  che
la vittima abbia riferito  della  richiesta  estorsiva  all'autorita'
giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
  2.  I  comuni  provvedono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a
censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli  gia'  percorsi  dal
fuoco  nell'ultimo  quinquennio,  avvalendosi   anche   dei   rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di
cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle
strutture organizzative della regione o da  altri  soggetti  operanti
nell'ambito  territoriale  della  medesima   regione   muniti   delle
necessarie   capacita'   tecniche)).   Il   catasto   e'   aggiornato
annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli  deve  essere  esposto
per  trenta  giorni  all'albo  pretorio   comunale,   per   eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni
presentate ed approvano, entro  i  successivi  sessanta  giorni,  gli
elenchi definitivi  e  le  relative  perimetrazioni.  E'  ammessa  la
revisione degli  elenchi  con  la  cancellazione  delle  prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto,  dal  medesimo
comma 1. 
  3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo  su  soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica
una sanzione amministrativa, per ogni capo, non  inferiore  a  ((euro
45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel  caso  di  trasgressione  al
divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si  applica  una  sanzione
amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a  ((euro
600)). Nel caso di trasgressione al divieto  di  pascolo  di  cui  al
presente comma e' sempre disposta la confisca  degli  animali  se  il
proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle  zone  boscate
percorsi da incendio in relazione  al  quale  il  medesimo  e'  stato
condannato,  nei  dieci  anni  precedenti,  per  il  reato   di   cui
all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. 
  4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonche' di strutture e  infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti
civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal  fuoco  ai
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice,  nella  sentenza  di
condanna, dispone la demolizione dell'opera  e  il  ripristino  dello
stato dei luoghi a spese del responsabile. 
  5. Nelle aree e nei periodi a rischio  di  incendio  boschivo  sono
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma
3, lettera f), determinanti anche solo  potenzialmente  l'innesco  di
incendio.  Nelle  medesime  aree  sono,  altresi'   obbligatori   gli
adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo  3,  comma  3,
lettera f), ((l'inottemperanza ai  quali))  puo'  determinare,  anche
solo potenzialmente, l'innesco di incendio. 
  6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  non  inferiore  a
((euro 5.000 e non superiore a  euro  50.000)).  Tali  sanzioni  sono
raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga  a  una  delle
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6. 
  7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5  da  parte
di esercenti attivita' turistiche, oltre  alla  sanzione  di  cui  al
comma 6, e' disposta la revoca della licenza,  dell'autorizzazione  o
del   provvedimento   amministrativo   che    consente    l'esercizio
dell'attivita'. 
  8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al  risarcimento  del  danno
ambientale, alla  cui  determinazione  concorrono  l'ammontare  delle
spese sostenute  per  la  lotta  attiva  e  la  stima  dei  danni  al
soprassuolo e al suolo.