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LEGGE 16 febbraio 2000, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2000)
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Testo in vigore dal:  18-2-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al Cairo, Ambasciata d'Italia, il 16 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

DILIBERTO, Ministro della Giustizia

Visto, il Guardasigilli: Diliberto --------------- Nota redazionale Il testo delle firme è riportato già integrato con le correzioni

apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/02/2000, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.