LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
(Acquisto  di  beni  e  servizi  a  rilevenza  regionale  degli  enti
                        decentrati di spesa) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). 
  3. ((. . .)) per lo svolgimento delle attivita'  strumentali  e  di
supporto alla didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'  universita'
possono ((. . .)) costituire fondazioni di  diritto  privato  con  la
partecipazione  di  enti  ed  amministrazioni  pubbliche  e  soggetti
privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la  costituzione  e  il  funzionamento  delle  predette
fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni
che  possono  essere  conferiti  alle  medesime  nell'osservanza  del
criterio della strumentalita' rispetto alle  funzioni  istituzionali,
che rimangono comunque riservate all'universita'. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).