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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 59


(Acquisto di beni e servizi a rilevenza regionale degli enti decentrati di spesa)

1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
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2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
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3.
((. . .))
per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono
((. . .))
costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
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5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
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6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
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