LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico  tributario  sui
                         redditi d'impresa) 
 
  1. Le maggiori entrate che  risulteranno  dall'aumento  delle  basi
imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per  effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui
all'articolo 116 della presente legge, sono  destinate  ad  un  fondo
istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica finalizzato,  con  appositi
provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone
giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  gravanti
sul reddito d'impresa.  La  riduzione  e'  effettuata  con  priorita'
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo
7. 
  2.  ((IL  D.L.  25  SETTEMBRE  2001,   N.   350,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L.  23  NOVEMBRE  2001,  N.  409,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). 
  3.  ((IL  D.L.  25  SETTEMBRE  2001,   N.   350,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L.  23  NOVEMBRE  2001,  N.  409,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).