LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
      (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta,
nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente: 
  "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle  lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati
allo Stato e agli enti indicati nel  decreto  legislativo  14  aprile
1948, n. 496,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n.  342,  e
successive modificazioni, nonche' quelle relative  all'esercizio  dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento  approvato  con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste  16  novembre
1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  26  novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"; 
    b) all'articolo 10, relativo  alle  operazioni  esenti,  dopo  il
numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente: 
  "27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle  imprese  di
pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o  dopo
operazioni di conservazione ai  fini  della  commercializzazione,  ma
prima di qualsiasi consegna"; 
    c) all'articolo 74, e' abrogato il settimo comma, concernente  il
regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai  concorsi
pronostici. 
  2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente  il
riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi   pronostici   e   sulle
scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta
unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e  dell'UNIRE,  di  ogni
imposta e  tributo  erariale  e  locale  relativi  all'esercizio  dei
concorsi  pronostici  ad  esclusione  dell'imposta  di  bollo   sulle
cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico". 
  3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge  23  dicembre
1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del
10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre  2000"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001". 
  4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente  le
operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,  autovetture  e
autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo  19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e' stabilita sino al ((31  dicembre  2006));  tuttavia  limitatamente
all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante  contratti
di locazione finanziaria, noleggio  e  simili  di  detti  veicoli  la
indetraibilita'  e'  ridotta  ((all'  85  per  cento))  del  relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a
combustione interna. 
  5. Per le cessioni dei veicoli per i  quali  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' stata detratta dal cedente solo  in  parte  a  norma  del
comma 4, la base imponibile e' assunta per il ((15 per cento)) ovvero
per il 50 per cento del relative ammontare nel caso  di  veicoli  con
propulsioni non a combustione interna. 
  6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori  di  beni  usati,
negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto  dei  quali
ha trovato applicazione  la  disposizione  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo. 
  7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale
di   gravita'   tale   da   aver   determinato   il    riconoscimento
dell'indennita'  di  accompagnamento  e  agli  invalidi   con   grave
limitazione  della  capacita'   di   deambulazione   o   affetti   da
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. 
  8. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali  un  importo  pari  al
maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.