LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 141 
                    (Patrimonio idrico nazionale) 
 
  1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili
in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la
protezione ambientale, mediante eliminazione di  perdite,  incremento
di efficienza  della  distribuzione  e  risanamento  delle  gestioni,
nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di  opere  e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica  provvede   alla   concessione,   ed   alla
conseguente  erogazione  direttamente  agli  istituti  mutuanti,   di
contributi  pari  agli  oneri,  per   capitale   ed   interessi,   di
ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che  i  seguenti
soggetti sono autorizzati a contrarre  in  rapporto  alle  rispettive
quote di limiti di impegno quindicennali con  decorrenza  dagli  anni
2002 e 2003: 
    a) Consorzio Ovest Sesia  Baraggia,  del  sistema  Canale  Cavour
Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno  degli  anni
2002 e 2003: 
    b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara,  per  la  quota  di
lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire  7,5  miliardi
per ciascuno degli armi 2002 e 2003; 
    d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5  miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e  Piana  del  Sele,
per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, 
    f) Ente per lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per  la  quota  di  lire  4,5
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire  3,5
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la  quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di  lire  1
miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone,  per  la  quota  di
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
  2. Gli enti indicati al comma 1 presentano  entro  il  31  dicembre
2001 progetti esecutivi e cantierabili  per  la  realizzazione  delle
opere necessarie al recupero di  risorse  idriche.  Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  provvede  alla
revoca della concessione  degli  enti  inadempienti  a  ripartire  le
connesse risorse tra i rimanenti. 
  3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di  cui
al comma  2  nelle  restanti  aree  del  territorio  nazionale,  sono
autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire  10
miliardi per ciascuno degli anni 2002  e  2003,  da  iscrivere  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole   e
forestali  per  la  concessione  di  contributi  pluriennali  per  la
realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati. 
  ((3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti
di  cui  al  comma  1  nonche'  per  la  realizzazione  di  ulteriori
investimenti e' autorizzato  il  limite  d'impegno  quindicennale  di
5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003  i
suddetti enti presentano al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento
e alla realizzazione di investimenti)). 
  4. Per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in  materia  di
fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31  e
32 del decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive
modificazioni, le autorita' istituite  per  gli  ambiti  territoriali
ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5  gennaio  1994,  n.  36,
ovvero, nel caso  in  cui  queste  non  siano  ancora  operative,  le
province, predispongono, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi
urgenti, a stralcio e con  gli  stessi  effetti  di  quello  previsto
dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5  gennaio  1994,  n.
36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono
sostituite,  anche  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 1999,  come  modificato  dall'articolo  2  del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  258,  dai  presidenti  delle
giunte  regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri.