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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-5-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 127

(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
((54))
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro".