LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 127 
(Nuove  norme  procedurali  in  materia  di  assicurazioni   agricole
                             agevolate) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324,  che  possono
essere stipulati anche da cooperative e  loro  consorzi,  autorizzate
dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono  riguardare  anche
la  copertura  della  produzione  complessiva  aziendale  danneggiata
dall'insieme  delle   avversita'   atmosferiche.   I   consorzi,   le
cooperative e loro consorzi nei limiti delle  previsioni  statutarie,
possono istituire fondi rischi di mutualita' ed  assumere  iniziative
per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di  danni
alle produzioni degli associati.  Il  concorso  dello  Stato  per  la
costituzione  e  la  dotazione  finanziaria  annuale  del  fondo   e'
contenuto nei limiti  dei  parametri  contributivi  stabiliti  per  i
contratti  assicurativi,  applicati  ai   valori   delle   produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato  dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e gestionali del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,  d'intesa  con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli  da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'. 
  3. I valori delle produzioni  assicurabili  con  polizze  agevolate
sono stabiliti con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per  l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla produzione,  effettuate  dall'Istituto  per  studi,  ricerche  e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine  di  sostenere  la
competitivita'  delle  imprese  e   favorire   la   riduzione   delle
conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito  presso  l'ISMEA  un
fondo per la riassicurazione dei rischi.  Con  decreto  del  Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita'  operative
del fondo. ((54)) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102. 
  9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  sono
comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge  14
febbraio 1992, n. 185. 
 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese agricole  e
di favorire la  riduzione  delle  conseguenze  derivanti  dai  rischi
atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui  all'articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  incrementata,
per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro".