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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  2-1-2001

Art. 5

Competenze delle regioni
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.