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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  2-1-2001

Art. 4

Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.