LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39
   Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione

  1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato
o  delle  regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in
forza  di  disposizioni  legislative,  provvedimenti amministrativi o
convenzioni,  devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo
dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,   in  materia  di
applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo
Stato  ed  agli  enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte
gia' pagate. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in
G.U.   1a  s.s.  3/8/2005,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 39 nella parte in cui dispone
che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".