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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  10-12-2000

Art. 14

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rinvia alle note all'art. 54.