LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
             Ambito di applicazione della rivalutazione

  1.  I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in  deroga  all'articolo  2426  del  codice  civile  e  ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali
e  immateriali  con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni
in   societa'   controllate   e   in   societa'  collegate  ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice civile costituenti immobilizzazioni,
risultanti  dal  bilancio relativo all'esercizio ((in corso alla data
del 31 dicembre 2002)).