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LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 28-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2019)
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vigente al 28/03/2024
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  • PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA
    INTEGRATO DI INTERVENTI E
    SERVIZI SOCIALI
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  • ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE
    DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
    SERVIZI SOCIALI
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  • DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
    INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E
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  • STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
    INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
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  • INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI
    DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
    E SERVIZI SOCIALI
    Sezione I
    Disposizioni generali
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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  • 28
  • 29
  • 30
Testo in vigore dal:  28-11-2000

Art. 6

(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Note all'art. 6, comma 1:
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali" (Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario) è stata modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990, n. 183, supplemento ordinario.
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.