LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 28-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2019)
Testo in vigore dal: 12-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
           (Progetti individuali per le persone disabili) 
  1. Per realizzare la piena integrazione delle persone  disabili  di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  nell'ambito
della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi  dell'istruzione
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni,  d'intesa  con  le
aziende  unita'  sanitarie  locali,   predispongono,   su   richiesta
dell'interessato, un progetto individuale, secondo  quanto  stabilito
al comma 2. 
  2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai  piani  di  cui
agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre  alla
valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento,  le
prestazioni di  cura  e  di  riabilitazione  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle
istituzioni scolastiche, i servizi alla persona  a  cui  provvede  il
comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al
recupero e all'integrazione sociale,  nonche'  le  misure  economiche
necessarie  per   il   superamento   di   condizioni   di   poverta',
emarginazione ed esclusione sociale. Nel  progetto  individuale  sono
definiti le potenzialita' e gli  eventuali  sostegni  per  il  nucleo
familiare. (3) (5) ((6)) 
  3. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definite,
nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla
normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria,
su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
autosufficienza o di dipendenza per facilitare  la  persona  disabile
nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art.  19,  comma
6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1°  gennaio
2019. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma  6)  che  le
modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre
2019. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n.  66,  come  modificato  dal  D.Lgs.  7
agosto 2019, n. 96, ha disposto (con  l'art.  19,  comma  2)  che  le
modifiche di cui al comma 2 del  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° settembre 2019.