DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 169 
                   (Piano esecutivo di gestione). 
 
  1. La giunta delibera il piano esecutivo di  gestione  (PEG)  entro
venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini
di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e'  redatto
anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito  ai  medesimi  esercizi
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della  gestione  ed
affida  gli  stessi,  unitamente  alle   dotazioni   necessarie,   ai
responsabili dei servizi. 
 
  2. Nel  PEG  le  entrate  sono  articolate  in  titoli,  tipologie,
categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  in  articoli,  secondo   il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,  programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I
capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione  e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del  piano
dei conti finanziario di cui all'art. 157. 
 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i  fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di  cui  all'art.
157, comma 1-bis. 
 
  3-bis. Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di
previsione e con il documento unico  di  programmazione.  Al  PEG  e'
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie  in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e
successive modificazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.P.R.  24  GIUGNO
2022, N. 81)). (83) 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".